Il decreto legge n.1 pubblicato in G.U. del 24 gennaio 2012
Il decreto legge n.1 pubblicato in G.U. del 24 gennaio 2012 è entrato in vigore immediatamente ma gli effetti prodotti sono provvisori, perché i decreti-legge perdono efficacia sin dall'inizio se il Parlamento non li converte in legge entro
Il decreto legge n.1 pubblicato in G.U. del 24 gennaio 2012 è entrato in vigore immediatamente ma gli effetti prodotti sono provvisori, perché i decreti-legge perdono efficacia sin dall'inizio se il Parlamento non li converte in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione.
Per le disposizioni dell’art 9 del D.L. 24 gennaio 2012 n.1 la scadenza dell’obbligo della prevista polizza assicurativa resta invariata al 13 agosto 2012 [ art 5 legge 138 – 2011 ]
La pattuizione del compenso è libera e a richiesta del cliente deve essere resa in forma scritta. Il mancato rispetto della norma costituisce illecito disciplinare, art. 9 comma 3. Di seguito la norma:
<< Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese,oneri e contributi. L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista.>>