Ordine Psicologi Abruzzo

FORMAZIONE - ECM

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FORMAZIONE - ECM
SANZIONI PER MANCATA FORMAZIONE ECM: NON SONO SANZIONI ECONOMICHE

In seguito all’introduzione, con la Legge 148 del 14/09/2011, di sanzioni per la mancata o incompleta formazione, è sorta una certa confusione riguardo a tali sanzioni, le quali non sono assolutamente, in alcun caso, di natura economica.
Alcuni iscritti all’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Roma hanno ricevuto una e-mail in cui viene richiesto un versamento di denaro, come sanzione per non aver fatto formazione ECM. Il dott. Roberto Lala, Presidente dell’Ordine, ha diffuso la seguente nota:
“È pervenuta la notizia che alcuni sanitari iscritti all’Ordine di Roma hanno ricevuto una nota a mia firma, nella quale si chiede il versamento di denaro, tramite conto corrente dell’Ordine, quale sanzione per non aver ottemperato all’obbligo formativo previsto per il triennio 2010-2011.
LA NOTA IN QUESTIONE È UN FALSO e prego chiunque la riceva di darne immediata notizia, inviando una mail o un fax all’Ufficio Segreteria Medici (segreteria.medici@ordinemediciroma.it – 0644242515).
F.to IL PRESIDENTE
DOTT. ROBERTO LALA”

Il Co.Ge.A.P.S. ribadisce quanto dichiarato dal Presidente Lala, e invita tutti i professionisti sanitari a non inviare denaro e a condividere queste informazioni con tutti i colleghi, in modo da evitare il più possibile che la notizia errata si diffonda e che il personale sanitario subisca truffe di natura pecuniaria.

Tratto dal sito del Co.Ge.A.P.S.
________________________________________
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
ACCORDO 19 aprile 2012
Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante «Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Linee guida per i Manuali di accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualita', liberi professionisti». (Rep. Atti. n. 101/CSR). (12A05365) (GU n. 111 del 14-5-2012 - Suppl. Ordinario n.98)


I CREDITI FORMATIVI TRIENNIO 2011/2013


I crediti formativi, tenuto conto delle eventuali compensazioni triennali indicate, devono essere quantificati tendenzialmente sulla base degli obiettivi nazionali, regionali, aziendali e individuali.
In considerazione del contesto generale e ritenendo comunque opportuno confermare il debito complessivo dei crediti a 150 per il triennio 2011-2013 (50 crediti annui, minimo 25 massimo 75) si prevede la possibilita' per tutti i professionisti sanitari di riportare dal triennio precedente (2008-2010) fino a 45 crediti.
Per quanto riguarda i professionisti sanitari operanti o residenti nel territorio abruzzese colpito dal terremoto del 2009, in base alla determina della Commissione nazionale per la formazione continua, il debito formativo per il 2011 e' di 30 crediti di cui obbligatori 15.
I liberi professionisti possono acquisire i crediti formativi attraverso modalita' flessibili per crediti/anno.
Nel Manuale e' regolata la valorizzazione dei crediti formativi acquisiti con autoformazione anche attraverso il riconoscimento di attivita' tutoriali gestite dagli Ordini, Collegi, Associazioni professionali e dalle Federazioni di riferimento.
Elemento imprescindibile dell'accreditamento dei provider e dei singoli eventi formativi resta la trasmissione - direttamente dai provider al Consorzio che gestisce l'anagrafe dei crediti formativi delle professioni sanitarie (di seguito indicato come CO.GE.A.P.S.) - dei crediti formativi, attestati ai professionisti sanitari che hanno
partecipato ai corsi accreditati, per riconoscere agli stessi validita' su tutto il territorio nazionale.
I crediti ECM acquisiti per la formazione individuale all'estero e per l'autoformazione devono sottostare alla seguente procedura: il professionista - ultimata la frequenza - dovra' consegnare la documentazione relativa all'evento (programma, contenuti, docenti, ore, modalita' di verifica dell'apprendimento,...) e quella che dimostri la sua frequenza e il superamento della prova di apprendimento all'ente accreditante (CNFC, Regione/Provincia autonoma) ovvero al soggetto da esso indicato (es. Ufficio formazione dell'Azienda presso cui presta servizio oppure, per i liberi professionisti, al proprio Ordine, Collegio, Associazione professionale). I criteri per l'attribuzione dei crediti formativi, relativi alla sopraindicata formazione all'estero e autoformazione,
saranno compresi tra quelli stabiliti nel documento da adottare a cura della Commissione nazionale per la formazione continua ai sensi dell'accordo Stato-Regioni del 1° agosto 2007, come indicato al paragrafo «Crediti formativi - La tipologia dei crediti da acquisire».
L'attivita' di tutoraggio effettuata per tirocini di valutazione e/o obbligatori (esame di abilitazione-internato studenti in medicina - formazione medici di medicina generale - professioni sanitarie), previa attestazione della documentazione a cura dell'Ente erogatore dell'attivita' di tutoraggio, deve essere inviata all'Ordine,
Collegio o Associazione professionale di cui al citato decreto del Ministro della salute 19 giugno 2006 per la definizione del numero dei crediti formativi e attestata dai predetti soggetti, per la successiva trasmissione al CO.GE.A.P.S.



LIBERI PROFESSIONISTI


I liberi professionisti possono acquisire i crediti formativi attraverso modalita' flessibili per crediti/anno.
Nel Manuale di accreditamento dei provider e' regolata la valorizzazione dei crediti formativi acquisiti con autoformazione anche attraverso il riconoscimento di attivita' tutoriali gestite dagli Ordini, Collegi e Associazioni Professionali di riferimento.
Al fine di favorire l'ampliamento dell'offerta formativa, in particolare ai liberi professionisti, gli Ordini, i Collegi e le Associazioni e le Federazioni, riconosciute ai sensi del decreto del Ministro della salute 19 Giugno 2006 - qualora accreditati in qualita' di provider - possono presentare e assicurare un'offerta
formativa che preveda Piani Formativi su tematiche di particolare rilevanza professionale, oltre che etica e deontologica.
Tale offerta non puo' essere oggetto di sponsorizzazione commerciale e deve consentire ai rispettivi iscritti la partecipazione gratuita o a costi minimi necessari alla coperture delle spese sostenute dall'ordine, collegio associazione e dalle relative federazioni nazionali.

Comunicato Ordine
I liberi professionisti che aspirano agli incarichi dell’ACN o per quelli a tempo indeterminato per l’aumento delle ore – psicologi ambulatoriali - devono essere in regola con i crediti ECM .
Inoltre le ASL possono inserire il requisito del possesso dei crediti ecm in qualsiasi bando di reclutamento dei professionisti nel SSR.

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Comunicato dell’agenas del 27.12.2010 - Crediti ECM per gli operatori sanitari colpiti dal terremoto dell’Abruzzo
La Commissione Nazionale per la formazione continua ha deliberato per gli anni 2009 e 2010, l'esonero crediti ECM in favore degli operatori sanitari colpiti dal terremoto dell'Abruzzo, previa richiesta degli operatori sanitari colpiti dal terremoto dell’Abruzzo ai rispettivi Ordini, Collegi e Associazioni professionali.

Per quanto concerne l’anno 2011, l’obbligo formativo è di 30 crediti formativi, di cui 15 CF sono obbligatori, salvo approvazione del nuovo Accordo Governo-Regioni.


Per tutti i professionisti sanitari nel triennio 2011 – 2013

La CNFC in occasione della riunione del 14 Luglio 2010 ha stabilito in 150 crediti formativi previsti nel prossimo triennio. Per i professionisti sanitari che hanno acquisito nel triennio precedente 150 crediti formativi (oppure 90 godendo dello sconto incentivante del precedente triennio) è concesso acquisire almeno 105 crediti formativi invece che 150. Tale determina deve essere oggetto di notifica della CNFC. 



 

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