Vademecum ECM
A chi è diretto il programma nazionale E.C.M.
Il programma nazionale di E.C.M., di seguito illustrato, riguarda tutto il personale sanitario, medico e non medico, dipendente o libero professionista, operante nella Sanità, sia privata che pubblica.
Il programma nazionale prevede che l'E.C.M. deve essere controllata, verificata e misurabile; inoltre, deve essere incoraggiata, promossa ed organizzata.
E' esonerato dall'obbligo dell'E.C.M. il personale sanitario che frequenta, in Italia o all'estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza (corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000; corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli; formazione complementare es. corsi effettuati ai sensi dell'art. 66 “Idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza” di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000 n. 270 Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale; corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d) “Piano di interventi contro l'AIDS” di cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella G.U. n. 132 dell'8 giugno 1990) per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza). Sono esonerati, altresì, dall'obbligo E.C.M. i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché in materia di adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni.
I Crediti 2002-2006
I crediti per il primo quinquennio sono stati fissati in complessivi 120 crediti, con un obbligo progressivo di crediti da 10 per il primo anno fino a 30 per il quinto anno (10-20-30-30-30) con un minimo annuale di almeno il 50% del debito formativo previsto per l'anno e con un massimo annuale del doppio del credito formativo previsto per l'anno. Il numero dei crediti da conseguire ogni anno e nel quinquennio è uguale per tutte le categorie. Uno stesso evento formativo, diretto a più categorie, può avere attribuito un numero di crediti differente per ciascuna categoria interessata.
________________________________________
La Commissione ha ritenuto opportuno prevedere una progressione nel numero di crediti acquisibili annualmente secondo il programma quinquennale così definito:
- 2002 : 10 crediti (con un minimo di 5 un massimo di 20)
- 2003 : 20 crediti (con un minimo di 10 ed un massimo di 40)
- 2004 : 30 crediti (con un minimo di 15 ed un massimo di 60)
- 2005 : 30 crediti (con un minimo di 15 ed un massimo di 60)
- 2006 : 30 crediti (con un minimo di 15 ed un massimo di 60)
- 2007 : 30 crediti (con un minimo di 15 ed un massimo di 60)
- Triennio 2008 – 2010 crediti previsti 150
- Anno 2011 – crediti previsti 50
________________________________________
I crediti ai tutor
La Commissione ha approvato il riconoscimento dei crediti formativi ai medici che svolgono i corsi di formazione specifica in medicina generale e ai docenti tutor che ospitano i colleghi in formazione (esempio: farmacisti) nella misura della metà dei crediti previsti per l'anno di riferimento (anno 2005: 30 crediti formativi, pari a 15 crediti formativi per attività di tutoraggio) calcolati per un periodo di impegno uguale o superiore a mesi sei.
I crediti formativi per tutor possono essere riconosciuti anche per periodi inferiori a mesi sei. Il calcolo deve essere effettuato considerando i parametri generali (15 crediti formativi per sei mesi di attività) in proporzione al periodo di impegno applicando, ove necessario, l'arrotondamento del numero dei crediti per eccesso (esempio: due mesi di tutoraggio danno titolo a n. 3 crediti formativi valutati per eccesso a fronte di 2,5 crediti formativi).
L'attestazione dei crediti formativi in qualità di tutor al medico, al farmacista, all'infermiere e così via, deve essere rilasciata dall'Ordine o dal Collegio di appartenenza.
L'interessato deve essere munito di dichiarazione di svolgimento dell'attività di tutor rilasciata dall'Università o dall'Azienda dove il giovane specializzando è iscritto e frequenta il corso di specializzazione o di studio.
I crediti formativi sono riconosciuti ai tutor medici che sono titolati a valutare l'attività operativa dei medici che devono sostenere l'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione.
Considerato che l'impegno dei tutor è di almeno un mese per ogni medico che deve sostenere l'esame di abilitazione, ogni attestazione ad opera dell'ordine di appartenenza sarà riferita ad ogni singola valutazione. Il numero dei crediti complessivi che possono essere attestati al medico tutor non può comunque, complessivamente, superare i quindici crediti formativi.[ 50% di quelli previsti ]
I crediti formativi sono attestati anche agli operatori sanitari che partecipano ai corsi universitari oppure presso gli Ordini per acquisire la qualifica di tutor nella misura di 0,5 crediti formativi per ogni ora di attività fino ad un massimo di 15 crediti acquisibili nell'anno di riferimento.
Nel caso, i crediti formativi devono essere rilasciati dall'Università o dall'Ordine che ha rilasciato l'attestato di tutor.
I crediti formativi attestati agli operatori sanitari per attività di tutor possono essere rilasciati a tutte le professioni sanitarie, nei casi in cui ricorrono i presupposti sopra illustrati.
12/01/2010 - Comunicato per Ordini, Collegi e Associazioni professionali
La CNFC, nella seduta del 18 giugno 2009, ha approvato la modifica della disciplina relativa all’attribuzione dei crediti formativi da riconoscere agli operatori sanitari che svolgono attività di tutoraggio. Pertanto, ad integrazione e rettifica della precedente determinazione del 29 marzo 2007, agli operatori sanitari che svolgono attività di tutor in attività riconosciute dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua – docenti tutor che ospitano colleghi in formazione, tutor valutatori degli operatori che devono sostenere l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione - sono riconosciuti 4 crediti per mese di tutorato fino ad un limite massimo della metà dei crediti previsti per il triennio di riferimento, entro il quale ricomprendere anche i crediti ottenuti con attività di docenza. Per quanto riguarda i corsi universitari, o organizzati dagli Ordini, per acquisire la qualifica di tutor, si precisa che per questi dovrà essere richiesto l’accreditamento attraverso il sistema ECM e pertanto gli operatori che vi partecipano, riceveranno i crediti assegnati dal sistema con le medesime modalità degli eventi formativi. La registrazione dei crediti conseguiti con attività di tutoraggio avverrà a cura di Ordini e Collegi professionali che provvederanno all’inserimento nel sistema informatico dei relativi accreditamenti. Attualmente si sta procedendo alla sperimentazione del sistema informatico che consentirà l’inserimento dei dati relativi alle attività di tutoraggio sopra descritte. La Segreteria fornirà ulteriori indicazioni al termine della sperimentazione.
In data 1 agosto 2007 è stato siglato l'accordo Stato–Regioni concernente il "Riordino del sistema di Formazione continua in Medicina". Il 05 novembre 2009 la Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato il nuovo sistema di formazione continua in medicina – Accreditamento dei Provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero, i liberi professionisti. L’accordo è stato recepito con il D.P.C.M. 26 Luglio 2010 - Recepimento dell'Accordo tra lo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato in data 5 Novembre 2009, in materia di accreditamento dei Provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero e liberi professionisti. -
Nell'accordo è riportato, tra l'altro, che ogni operatore sanitario deve acquisire 150 crediti formativi nel triennio 2008-2010 secondo la seguente ripartizione:
• 50 crediti/anno (minimo 30 e massimo 70 per anno) per un totale di 150 nel triennio 2008-2010.
In particolare, dei 150 crediti formativi del triennio 2008-2010, almeno 90 dovranno essere "nuovi" crediti, mentre fino a 60 potranno derivare dal riconoscimento di crediti formativi acquisiti negli anni della sperimentazione a partire dall'anno 2004 fino all'anno 2007.
Le misure legate agli incentivi e/o alle sanzioni che interverranno in ordine all'acquisizione dei crediti formativi saranno adottate e rese note a seguito di un confronto con i soggetti interessati (parti sociali, organizzazioni di categoria, ecc.).
Tutte le informazioni contenute in questa sintesi, sono estratte dal sito del Ministero della Salute.