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ADEMPIMENTI PUBBLICI DIPENDENTI
Il dipendente pubblico, oltre all’attività di lavoro subordinato svolta a qualsiasi titolo, per svolgere anche un’attività di lavoro autonomo o occasionale, deve avere un contratto di lavoro part-time non superiore al 50% dell’orario ordinario ed essere debitamente autorizzato dall’Ente.
I dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale nel ruolo di psicologi svolgono la libera professione
in attività intramuraria all’interno della struttura ospedaliera o extramuraria al di fuori al di fuori della struttura ospedaliera.
Tutti i dipendenti pubblici sono tenuti a comunicare all’Ordine l’autorizzazione all’esercizio della libera professione rilasciata dall’Amministrazione Pubblica.
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001- Supplemento Ordinario n. 112
(Rettifica G.U. n. 241 del 16 ottobre 2001)
Legge 56/89 - Ordinamento della professione di psicologo
Articolo 8. Modalità di iscrizione all'albo
1. Per l'iscrizione all'albo l'interessato inoltra domanda in carta da bollo, al consiglio regionale o provinciale dell'ordine, allegando il documento attestante il possesso del requisito di cui alla lettera c) dell'articolo 7, nonché le ricevute dei versamenti della tassa di iscrizione e della tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle vigenti disposizioni per le iscrizioni negli albi professionali.
2. I pubblici impiegati debbono, inoltre, provare, se è loro consentito l'esercizio della libera professione.
3. Ove tale esercizio sia precluso, ne viene riportata sull'albo annotazione con la relativa motivazione.
Articolo 11. Cancellazione dall'albo
1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, pronuncia la cancellazione dall'albo: a) nei casi di rinuncia dell'iscritto; b) nei casi di esercizio di libera
professione in situazione di incompatibilità; c) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di cui alle
lettere a), b) e d) dell'articolo 7, salvo che, nel caso di trasferimento della residenza all'estero, l'iscritto venga esonerato da tale requisito.
2. Il consiglio anzidetto pronuncia la cancellazione dopo aver sentito l'interessato, tranne che nel caso di irreperibilità o in quello previsto dalla lettera a) del comma 1.
Il Consiglio dell’Ordine
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