Psicologia delle Organizzazioni e del lavoro

Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo
Consiglio Regionale
Via G Carducci 11 L'Aquila


DELIBERA N. 6 DEL 27.06.2016
OGGETTO: Istituzione elenco Psicologi scolastici e istituzione elenco Psicologi delle organizzazioni e del lavoro

Il Consiglio

  • Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 "Ordinamento della professione di psicologo" che all'art. 12 comma II lett. c) recita: "il Consiglio… provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine…";
  • Considerata la mission del Consiglio dell'Ordine di promuovere il consolidamento e lo sviluppo della professione oltreché favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti;
  • Visto il verbale delibera del 27/11/2010, con il quale il Consiglio ha approvato l'istituzione di settori di competenza della professione;
  • Nell'ottica di promozione, implementazione delle competenze e disseminazione di buone prassi professionali;
  • Visto il protocollo d'intesa stipulato dal nostro Ordine con il Miur – USR Abruzzo e con la Fondazione dell'Ordine degli Psicologi Onlus in data 13 luglio 2015;
  • Visto il protocollo d'Intesa intercorso tra il Cnop e il Corpo Forestale dello Stato Ispettorato generale del 21/10/2014 e il Protocollo d'Intesa intercorso tra il Cnop e la Guardia di Finanza del 18 maggio 2009
  • Ritenuto di istituire un elenco di competenze in Psicologia Scolastica presso l'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo;
  • Ritenuto di istituire un elenco di competenze in Psicologia delle Organizzazioni e del lavoro presso l'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo;
  • Ritenuto che gli elenchi in oggetto hanno finalità esclusiva di pubblicizzazione sul sito istituzionali dei professionisti psicologi abruzzesi con competenze specifiche e/o certificate in un settore specifico da mettere a disposizione degli enti pubblici e privati, associazioni, Istituzioni scolastiche e altri professionisti;
  • Considerato che il mancato inserimento nell'elenco non costituisce una limitazione all'esercizio delle attività professionali nei confronti degli iscritti all'Ordine, fermo restando le disposizioni in materia deontologica;

DELIBERA

  1. L'istituzione degli elenchi degli Psicologi Scolasticie degli Psicologi delle Organizzazioni e del lavoro presso la sezione A dell'Albo degli Psicologi della regione Abruzzo;
  2. L'individuazione dei seguenti requisiti per l'inserimento nell'elenco degli Psicologi scolastici:
    1. Laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento in Psicologia;
    2. Iscrizione all'Albo degli Psicologi della Regione Abruzzo attestata per almeno 5 anni;
    3. Specializzazione nell'ambito della psicologia scolastica o Dsa/Bes e/o minimo 5 anni di certificata esperienza nell'ambito della psicologia scolastica
    4. Rientrano in tale ultimo ambito, minimo 5 anni di certificata esperienza nell'ambito della psicologia scolastica, gli incarichi professionali, i contratti di docenza, le esperienze lavorative con rapporti di lavoro flessibile co.co.co o di libera professione, anche con fondi regionali o provenienti da altri Enti nell'ambito richiesto;
  3. L'individuazione dei seguenti requisiti per l'inserimento nell'elenco degli Psicologi delle Organizzazioni e del lavoro:
    1. Laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento in Psicologia;
    2. Iscrizione all'Albo degli Psicologi della Regione Abruzzo attestata per almeno 5 anni;
    3. Specializzazione nell'ambito della psicologia delle Organizzazioni e del lavoro e/o minimo 5 anni di certificata esperienza nell'ambito della psicologia Organizzazioni e del lavoro
    4. Rientrano in tale ultimo ambito, minimo 5 anni di certificata esperienza nell'ambito della psicologia scolastica, gli incarichi professionali, i contratti di docenza, le esperienze lavorative con rapporti di lavoro flessibile co.co.co o di libera professione, anche con fondi regionali o provenienti da altri Enti nell'ambito richiesto;
  4. L'adesione all'elenco è libera, volontaria e senza oneri per gli iscritti;
  5. All'atto di inclusione negli elenchi in parola, previa valutazione dei titoli come sopra indicati ai punti 2 e 3, l'iscritto si impegna a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento nella disciplina secondo il dettato deontologico e le norme di legge in materia
  6. A verifica biennale, in assenza di documentato aggiornamento, l'Ordine provvede alla cancellazione dall'elenco;
  7. Gli elenchi in oggetto hanno finalità esclusiva di pubblicizzazione sul sito istituzionali dei professionisti psicologi abruzzesi con competenze specifiche e/o certificate in un settore specifico da mettere a disposizione degli Enti pubblici e privati, associazioni, Istituzioni scolastiche e altri professionisti e che il mancato inserimento nell'elenco non costituisce una limitazione all'esercizio delle attività professionali nei confronti degli iscritti all'Ordine, fermo restando le disposizioni in materia deontologica
Ordine degli Psicologi della regione Abruzzo

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