Delibera psicologia giuridica

Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo
Consiglio Regionale
Via Eusanio Stella 17 L’Aquila


DELIBERA N. 5 DEL 28.04.2012 / 2012
OGGETTO: Delibera requisiti CTU

Il Consiglio

  • Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine…”; e lett. d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione;
  • considerato che Consiglio Regionale intende promuovere il consolidamento e lo sviluppo e l’immagine della professione attraverso le competenze dei professionisti e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti”;
  • visto il verbale del 18 giugno 2011, con la quale il Consiglio ha approvato i “Criteri per il vaglio delle istanze per l’inserimento nell’Albo dei CTU”;
  • ravvisata la necessità, alla luce dei documenti già esistenti in materia, di procedere a una revisione dei requisiti per l’inserimento negli Albi dei consulenti tecnici del Giudice presso i Tribunali, al fine di uniformare a livello regionale le attività di valutazione delle istanze di ammissione;
  • rilevata, altresì, l’esigenza di elevare il livello qualitativo dei professionisti inseriti nei suddetti albi;
  • di estendere per quanto compatibili e applicabili le disposizioni di carattere generale della presente delibera anche ai professionisti che assumono incarichi di CTP.
  • per i motivi di cui in premessa al fine del parere da rendere in sede di comitato per la formazione dell’Albo dei consulenti ex art. 14 Disposizioni di attuazione del C.p.c. Codice di procedura civile agg. al 28.11.2011

DELIBERA

I requisiti minimi dei professionisti Psicologi per l’inserimento negli Albi dei consulenti tecnici del Giudice presso i Tribunali, oltre ai requisiti di base, sanciti dalle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e del codice di procedura penale.

I requisiti minimi relativamente ai professionisti Psicologi per l’inserimento negli Albi dei consulenti tecnici del Giudice presso i Tribunali, sono i seguenti:

1. Anzianità di iscrizione all’Albo degli Psicologi Sez. A non inferiore a 5 anni;
2. Specifico percorso formativo (teorico-pratico) post laurea, della durata non inferiore alle 120 ore, anche cumulative, in discipline psicologiche giuridiche e forensi, ovvero di corso di perfezionamento universitario in Psicologia Giuridica e Forense.
3. Competenze cliniche certificate : [in alternativa uno dei due requisiti ]
A. Specifica conoscenza teorica e pratica in Psicodiagnostica clinica documentata attraverso percorsi formativi specifici – corso di perfezionamento universitario o master – o di altri corsi di formazione almeno biennali, anche cumulativi e non inferiore a 250 ore .
B. Annotazione nell’elenco degli Psicoterapeuti ovvero specializzazione universitaria di area psicologica.

Si precisa che per operare nell’area dei procedimenti penali per abuso e maltrattamento su minori, sono richieste specifiche competenze in psicoterapia e psicopatologia dell’età evolutiva

Disposizioni generali

Oltre alle norme di legge sancite dalle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e del codice di procedura penale che richiamano i provvedimenti sanzionatori in materia disciplinare, amministrativa, penale e risarcitoria in caso di violazione degli obblighi di legge durante l’espletamento del mandato, i professionisti iscritti agli elenchi presso i tribunali sono tenuti all’osservanza del Codice Deontologico.
Si ritiene necessario ribadire l’obbligo dell’aggiornamento secondo quanto previsto dall’art.7 del DPR 7 agosto 2012 , n. 137 – Riforma delle professioni e così come prescritto dall’art. 5 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, l’obbligo dell’aggiornamento professionale in Psicologia Giuridica e Forense o materie attinenti, consistente nella frequenza dimostrata con certificato/attestato, di almeno un evento l’anno (con indicazione delle ore di impegno per ciascun evento).
In alternativa si valuteranno le specifiche competenze acquisite sul campo nello stesso periodo di riferimento.

Nelle more di applicazione dell’art 23 e nella revisione periodica dell’albo dei consulenti di cui all’art 13 delle disp.att.cpc – verranno prese in considerazione gli aggiornamenti professionali nella disciplina
Identica disposizione per l’albo dei periti di cui all’art 67 Disposizioni di Coordinamento e Transitorie al Codice di Procedura Penale

L’Ordine degli Psicologi promuoverà azioni nei confronti dei Presidenti dei Tribunali per la stipula di protocolli di intesa al fine di regolamentare le disposizioni di cui al paragrafo precedente.
L’Ordine compatibilmente alle disponibilità di Bilancio provvede ogni anno a favorire l’aggiornamento degli iscritti nelle discipline giuridiche forensi e cliniche.

Qualora l’Ordine venisse chiamato alla revisione degli elenchi provvederà a darne comunicazione ai professionisti per la valutazione dei requisiti di aggiornamento richiesti.
E’ auspicabile che le nuove candidature per l’iscrizione nell’elenchi de quo presso i Tribunali vengano preventivamente sottoposte al vaglio dell’Ordine

L’osservanza del Codice Deontologico è obbligo per tutti i professionisti.
E’ altresì obbligo seguire le buone prassi consolidate e le linee guide in materia giuridico – forensi , cliniche e psicodiagnostiche .

L’ incarico va assunto solo in presenza delle competenze specifiche richieste dal caso.
Si precisa che per operare nell’area dei procedimenti penali per abuso e maltrattamento su minori, sono richieste specifiche competenze in psicoterapia e psicopatologia dell’età evolutiva

All’uopo si invita i professionisti iscritti negli elenchi dei consulenti del tribunale e a quanti operano come CTP ad osservare le seguenti raccomandazioni.

Il Presidente
Dott.Giuseppe Bontempo


Il segretario
Dott.ssa Simona Malatesta

COLLEGAMENTI

  • Titolo ii degli esperti e degli ausiliari del giudice capo ii dei consulenti tecnici del giudice sezione i dei consulenti tecnici nei procedimenti ordinari
  • Linee guida per le perizie in caso di abuso sui minori (ordine degli psicologi del lazio)
  • Linee guida per lo psicologo giuridico in ambito civile e penale (aggiornamento delle linee guida approvato dal consiglio direttivo dell’associazione italiana di psicologia giuridica)
  • Linee guida per l'utilizzo dei tests psicologici in ambito forense (elaborate da paolo capri, alessandro crisi e stefano mariani – ordine psicologi del lazio )
  • Linee- guida per la valutazione clinica e l’attivazione del recupero della genitorialità nel percorso psicosociale di tutela dei minori (cismai coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento e l’abuso all’infanzia)
  • Norme relative ai consulenti tecnici nel processo civile (disposizioni di attuazione al codice di procedura civile)
  • Norme relative alla perizia nel processo penale (disposizioni di coordinamento e transitorie al codice di procedura penale)
  • Protocollo di venezia (le linee guida alle quali gli esperti dovrebbero attenersi nell’affrontare casi di abuso sessuale collettivo su minori)
  • Società di psicologia giuridica (link)

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