Adempimenti vaccinali obbligatori (DL 172/21)
Il recente Dl n. 24 del 24 marzo 2022 – “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza” ha posto in essere le nuove norme riguardanti gli adempimenti vaccinali per i professionisti sanitari.
Gli adempimenti vaccinali per i professionisti sanitari restano in vigore non più fino al 15 giugno, ma sino alla data del 31 dicembre 2022.L’obbligo vaccinale costituisce requisito essenziale per lo svolgimento della professione. La norma di legge prevede la misura della sospensione dalla professione per chi non vi adempie.
Cosa fare per rispettare la norma e non incorrere in sospensione?
- Se non hai ancora effettuato il primo ciclo, ti devi immediatamente prenotare presso la tua AULSS per la sua effettuazione.
- Se hai già effettuato il primo ciclo, devi effettuare il Booster (terza dose) immediatamente allo scadere dei 120 giorni dalla seconda dose, anche se il Green pass è ancora valido.
- Se hai cause di esonero / differimento, le devi notificare all’Ordine secondo norma di legge.
Come comportarsi nei confronti dei vaccini se si contrae il Covid?
Tanto nell’ipotesi del professionista sanitario con infezione mai vaccinato tanto in quella del professionista che contragga il Covid-19 entro 14 giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino, il sanitario deve adempiere all’obbligo vaccinale trascorsi 90 giorni dall’infezione.Nei soggetti che hanno contratto una infezione da SARS-CoV-2 in seguito al completamento del ciclo primario, il Ministero chiarisce che bisogna assolvere l’obbligo della somministrazione del booster, decorsi 120 giorni dalla data del test diagnostico positivo.
Cosa succede se arriva una PEC formale dall’Ordine cui si chiede conto del proprio stato vaccinale, e di rispondere tassativamente entro 5 giorni?
Quotidianamente il CNOP (Consiglio Nazionale) interroga la banca-dati nazionale dell’anagrafe vaccinale, e comunica ai singoli Ordini regionali l’elenco degli iscritti che risultano non in regola con l’obbligo vaccinale (mancanza del ciclo primario, o più di 120 giorni dalla somministrazione della seconda dose senza che sia stato effettuato il Booster).L’Ordine, a norma di legge, deve contattare regolarmente gli iscritti inadempienti, per chiedere di produrre entro 5 giorni una risposta, seguendo le indicazioni presenti nel link della PEC arrivata.
- Se il primo ciclo o il booster non sono ancora stati fatti, si deve prenotare ed effettuare la vaccinazione entro 20 giorni di tempo dalla ricezione della PEC, allegare la prenotazione e in seguito la prova dell’avvenuta vaccinazione entro 3 giorni dalla sua effettuazione.
- Se esonerati / differiti, si deve allegare immediatamente apposita documentazione del Medico di base o del Medico vaccinatore.
- Se è già avvenuta la vaccinazione (primo ciclo/booster), si allega documentazione.
In caso di mancata risposta alla PEC entro 5 giorni, o di inadempimento a quanto richiesto, l’Ordine è tenuto dalla legge ad emettere un “Atto di Accertamento“, con il quale si riscontra il mancato assolvimento dell’obbligo, e da cui deriva la conseguente ed immediata sospensione professionale.
Questo significa che NON è possibile svolgere alcun atto professionale in vigenza di sospensione, neppure online, fino al completamento del ciclo vaccinale primario (o all’effettuazione del booster).
La sospensione NON è discrezione dell’Ordine, ma deriva automaticamente dalla Legge; ha natura amministrativa, e non disciplinare.
Quali sono le conseguenze potenziali di una violazione della sospensione professionale?
Se si è stati sospesi, lo svolgimento di attività professionale psicologica in qualunque forma (anche online), può configurare l’ipotesi di reato di “Esercizio abusivo di Professione”Per qualsiasi info in più, si può contattare l'ordine alla PEC vaccini.ordinepsiabruzzo@psypec.it