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Obbligo vaccinale per i professionisti sanitari – DL 1 aprile 2021

Il Decreto Legge 1 aprile 2021 n.44 prevede l'obbligo vaccinale sino al 31/12/2021 per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali.

La vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative.

Il legislatore stabilisce che la vaccinazione può essere omessa o differita solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale.
L’Ordine  vi informa che, come previsto dal DL, ha già provveduto a trasmettere al Centro di riferimento regionale vaccinazioni gli elenchi dei professionisti suddivisi per provincia  il 2 marzo 2021  - ns.prot. n.1568/2021 -   e  nuovamente trasmesso gli elenchi degli iscritti all'Albo con successivo  invio  -   prot. n. 2535/2021 del 31.03.2021 -  come richiesto per vie brevi.

La Regione si occuperà di:
  • verificare lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi tramite dei servizi informativi vaccinali;
  • segnalare immediatamente all’azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati.
La ASL territorialmente competente provvederà a:
  • contattare gli interessati per verificare se hanno effettuato la vaccinazione oppure no (gli interessati avranno 5 giorni per produrre la documentazione che attesta l’eventuale vaccinazione non registrata);
  • per chi effettivamente non avrà ancora effettuato la vaccinazione sarà disposta la possibilità di accedere alla campagna vaccinale e prenotarsi;
  • in seguito, nel caso in cui, l’azienda sanitaria accerti l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne darà immediata comunicazione scritta all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza.
L’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARSCoV-2 ( prestazioni in presenza ).

Seguiranno aggiornamenti e ulteriori indicazioni specifiche appena disponibili.

IMPORTANTE: L'allegata informativa deve essere letta e stampata dal professionista che viene chiamato per la vaccinazione e sottoscritta prima dell'inoculazione del vaccino. Chi si trova nelle condizioni mediche richiamate nell'anamnesi personale o di aver contratto il contagio (anamnesi Covid) o altre condizioni cliniche deve riferirlo al medico vaccinatore. Coloro che sono affetti da patologie (cosidetti "fragili") devono rivolgersi al proprio Medico di Medicina Generale per il canale prioritario di vaccinazione.
INFO DAL CNOP: Novità in termini di vaccinazioni per le professioni sanitarie: clicca qui per leggere l'articolo
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