Obbligo della formazione

Obbligo della formazione

Codice deontologico degli psicologi italiani / Capo I - Principi generali

Articolo 5
“Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale, con particolare riguardo ai settori nei quali opera. La violazione dell'obbligo di formazione continua, determina un illecito disciplinare che è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale. Riconosce i limiti della propria competenza e usa, pertanto solo strumenti teorico – pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione. Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti e riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate.”
Formazione E.C.M.
Il programma nazionale E.C.M. riguarda tutte le figure professionali, dipendenti o liberi professionisti, che operano all’interno del sistema salute, sia privata che pubblica.

L’obbligo di seguire percorsi di formazione continua in medicina, da ultimo ribadito dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, non sorge in funzione del regime professionale (dipendente o libero professionista), bensì in virtù dello status di professionista sanitario, e a normativa vigente, Legge n.3 /2018 (c.d. Decreto Lorenzin) lo Psicologo è professionista della Salute.

Gli Ordini Professionali rivestono il ruolo di Garante della Professione e di certificatore della formazione continua.

La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 25 ottobre 2018, ha approvato il "Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario", disponendone la pubblicazione sul sito AGENAS e l'entrata in vigore a far data dal 1° gennaio 2019.

Si raccomanda a tutti i professionisti psicologi di prendere visione del Manuale al cliccando qui

È Esonerato dall'obbligo dell'E.C.M. il personale sanitario che frequenta, in Italia o all'estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza (corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, corso di formazione specifica in medicina generale, formazione complementare, corsi di formazione e di aggiornamento professionale) per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza). Sono Esentati, altresì, dall'obbligo E.C.M. i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza.