Commissione Tutela e Promozione

La Commissione Tutela e Promozione è stata istituita con delibera n.  del 17/03/2022 per vigilare e impedire l'esercizio abusivo della professione, nell’interesse degli iscritti e della cittadinanza; per promuove e valorizzare la figura dello psicologo, stimolando una consapevolezza critica e informata dell’utenza, attraverso iniziative volte ad eliminare confusione di ruoli tra psicologo e figure pseudo-psi. I componenti della commissione sono: Alessio Sangiuliano (presidente commissione), Arturo Tenaglia, Cinzia D’Amico, Alice Bettini, Giovanni Pendenza.

Funzioni della Commissione sono:
  1. predisporre, in collaborazione con i consulenti legali dell'Ordine, l'analisi delle segnalazioni in materia di esercizio abusivo della professione per la redazione di azioni di diffida o di esposto alla procura competente per territorio ove indicato.
  2. Promuovere riflessioni e ricerche per una sempre migliore definizione operativa dei confini professionali e normativi della professione di Psicologo e darne comunicazione pubblica alla cittadinanza per orientare le loro richieste verso professionisti iscritti all’Ordine, realizzare anche campagne d’informazione sui rischi dell’abusivismo professionale.
  3. Promuovere azioni sinergiche con altri Ordini e altre istituzioni a tutela della salute dei cittadini.
  4. Monitorare bandi, concorsi e opportunità di lavoro sul territorio regionale al fine di impedire che prestazioni riservate alla professione di psicologo siano commissionate a soggetti esterni alla professione;
  5. Monitorare bandi, concorsi e opportunità di lavoro sul territorio regionale al fine di verificare che non sia impedita senza motivazione giuridica la partecipazione degli psicologi a bandi, concorsi e opportunità di lavoro.

CHI PUÒ SEGNALARE?

Clienti, pazienti, Psicologi, altri professionisti o cittadini venuti a conoscenza di casi di abuso professionale avvenuti sul territorio della Regione Abruzzo.

CHI PUÒ ESSERE SEGNALATO?

Nel caso ci fosse il sospetto di esercizio abusivo della professione, per prima cosa bisogna verificare se la persona in questione sia regolarmente iscritta all’Albo Unico degli Psicologi tenuto dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi.

Per farlo basta svolgere una ricerca sul portare www.psy.it, al seguente link.

Se il controllo ha esito negativo è consigliabile ricercare il nominativo della persona interessata sul portare della Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri al seguente link

Com’è noto, medici e psicologi e psicologhe condividono la branca professionale della psicoterapia, per cui è possibile che la persona in questione rientri tra medici psicoterapeuti.

A CHI E COME SEGNALARE?

Alle Autorità Giudiziarie competenti sporgendo una denuncia per presunto reato di esercizio abusivo della professione. Nel caso in cui si decida di procedere in prima persona, la denuncia potrà essere depositata a mano o presso la Cancelleria della Procura o, ancora presso qualsiasi ufficio di Polizia Giudiziaria (Carabinieri o Polizia di Stato). Ognuno di questi organi è tenuto – oltre che a ricevere la denuncia – anche a disporre subito gli opportuni accertamenti.

Alla Commissione Tutela dell’Ordine degli Psicologi Abruzzo (se il soggetto opera sul territorio Abruzzese), compilando il modulo apposito
/ La Commissione provvederà a trasmettere la segnalazione alle Autorità Giudiziarie competenti, previa valutazione preliminare. La Commissione risponde alle segnalazioni di norma entro 30 giorni dalla ricezione dei documenti trasmessi dalla Segreteria in Commissione.

VAI AL MODULO DI SEGNALAZIONE


MODULO SEGNALAZIONE COMMISSIONE TUTELA OPA

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
  1. Finalità del Trattamento
    I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di valutare i requisiti per l’assegnazione del benefico che richiede.
  2. Modalità del Trattamento
    Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano esclusivamente l’istruttoria della pratica.
  3. Conferimento dei dati
    Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori ai fini dell’istruttoria della pratica e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta l’esclusione dal procedimento e /o assegnazione del beneficio.
  4. Comunicazione e diffusione dei dati
    I dati forniti non saranno soggetti a comunicazione né a diffusione. Solo il Consiglio dell’Ordine viene a conoscenza dell’attribuzione del beneficio.
  5. Titolare del Trattamento
    Il titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente pro tempore dell’Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo nella persona del Dott. Enrico Perilli elettivamente domiciliato in L’Aquila in via Carducci 11
  6. Diritti dell’interessato
    In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
    • chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
    • ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
    • ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
    • ottenere la limitazione del trattamento;
    • ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
    • opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
    • opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone siche, compresa la profilazione.
    • chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
    • revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
    • proporre reclamo a un’autorità di controllo.

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al DPO Simone Pampirio, all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail dpo@ordinepsicologiabruzzo.it. Io sottoscritto/a dichiaro/a di aver ricevuto l’informativa che precede

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta
  • esprime il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.
  • esprime il consenso alla comunicazione dei miei dati personali d enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.
  • esprime il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa che precede.

La compilazione del presente modulo di domanda avviene secondo le disposizioni previste dal DPR 28 dicembre 2000, n.445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.

In particolare:

  1. i dati riportati dall’aspirante assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell’art. 46; vigono al riguardo le disposizioni di cui all’art. 76 che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per l’aspirante che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità ;
  2. ai sensi dell’art. 39 la sottoscrizione del modulo di domanda non ਠsoggetta ad autenticazione;
  3. i dati richiesti sono acquisiti ai sensi dell’art. 16 in quanto strettamente funzionali all’espletamento della presente procedura di reclutamento e assumono il carattere di riservatezza previsto dal Decreto Lgs del 30/6/2003 n. 196 e ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679

SEGNALANTE

Nome e cognome:

Domicilio:

Recapito telefonico:

Indirizzo email:

DATI SEGNALAZIONE

Motivo della segnalazione:

Esposizione dettagliata, in forma chiara e precisa, dei fatti:

PERSONA SEGNALATA

Nome e cognome:

Link a sito web e/o pagine social:

Indicazione, ove presenti, di testimoni, di cui dovranno essere indicate le generalità ed i fatti su cui possono testimoniare

Documento
(Formati supportati: jpg,jpeg,png,doc,docx,zip,rar,page,pdf)

Autorizzo il trattamento dei dati esclusivamente ai fini del beneficio e dichiaro di avere preso visione e di accettare le condizioni generali e informativa privacy


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ARTICOLO 2229 DEL CODICE CIVILE – Esercizio delle professioni intellettuali
La legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi.
ART. 1 LEGGE 56/89 – Definizione della professione di psicologo.
1. La professione di psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità.
Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.
ART. 2 LEGGE 56/89 – Requisiti per l’esercizio dell’attività di psicologo.
  1. Per esercitare la professione di psicologo è necessario aver conseguito l’abilitazione in psicologia mediante l’esame di Stato ed essere iscritto nell’apposito albo professionale.
  2. L’esame di Stato è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Sono ammessi all’esame di Stato i laureati in psicologia che siano in possesso di adeguata documentazione attestante l’effettuazione di un tirocinio pratico secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi tassativamente entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
ART. 3 LEGGE 56/89 – Esercizio dell’attività psicoterapeutica.
  1. L’esercizio dell’attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all’articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica.
  2. Agli psicoterapeuti non medici è vietato ogni intervento di competenza esclusiva della professione medica.
  3. Previo consenso del paziente, lo psicoterapeuta e il medico curante sono tenuti alla reciproca informazione (2).
ARTICOLO 3 L. N. 170/2003 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto – legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca, nonché in materia di abilitazione all’esercizio di attività professionali”.
(omissis)

Esami di Stato per l’abilitazione alla professione di farmacista e per l’accesso alla sezione B dell’albo professionale degli psicologi e altre norme in materia di abilitazione professionale

(omissis)

1-ter. Al fine di consentire lo svolgimento degli esami di Stato per l’accesso ai settori previsti nella Sezione B dell’albo professionale degli psicologi dall’articolo 53, comma 3, lettera b), del D.P.R. n. 328, nella predetta sezione B sono individuati i seguenti settori:

  1. settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro;
  2. settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità.

1-quater. Agli iscritti nei settori di cui alle lettere a) e b) del comma 1-ter spettano, rispettivamente, i titoli professionali di «dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro» e di «dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità», in luogo del titolo di «psicologo junior» previsto dall’articolo 50, comma 3, del D.P.R. n. 328.

1-quinquies. Le attività professionali che formano oggetto delle professioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater sono individuate nel modo seguente:

  1. per il settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro:
    1. realizzazione di progetti formativi diretti a promuovere lo sviluppo delle potenzialità di crescita individuale e di integrazione sociale, a facilitare i processi di comunicazione, a migliorare la gestione dello stress e la qualità della vita;
    2. applicazione di protocolli per l’orientamento professionale, per l’analisi dei bisogni formativi, per la selezione e la valorizzazione delle risorse umane;
    3. applicazione di conoscenze ergonomiche alla progettazione di tecnologie e al miglioramento dell’interazione fra individui e specifici contesti di attività;
    4. esecuzione di progetti di prevenzione e formazione sulle tematiche del rischio e della sicurezza;
    5. utilizzo di tests e di altri strumenti standardizzati per l’analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell’interazione sociale, dell’idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;
    6. elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo;
    7. collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica;
    8. attività didattica nell’ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore;
  2. per il settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità;
    1. partecipazione all’èquipe multidisciplinare nella stesura del bilancio delle disabilità, delle risorse, dei bisogni e delle aspettative del soggetto, nonché delle richieste e delle risorse dell’ambiente;
    2. attuazione di interventi per la riabilitazione, rieducazione funzionale e integrazione sociale di soggetti con disabilità pratiche, con deficit neuropsicologici, con disturbi psichiatrici o con dipendenza da sostanze;
    3. collaborazione con lo psicologo nella realizzazione di interventi diretti a sostenere la relazione genitorefiglio, a ridurre il carico familiare, a sviluppare reti di sostegno e di aiuto nelle situazioni di disabilità;
    4. collaborazione con lo psicologo negli interventi psico-educativi e nelle attività di promozione della salute, di modifica dei comportamenti a rischio, di inserimento e partecipazione sociale;
    5. utilizzo di tests e di altri strumenti standardizzati per l’analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell’interazione sociale, dell’idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;
    6. elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo;
    7. collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica;
    8. attività didattica nell’ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore.

1-sexies. Il comma 2 dell’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è abrogato.
(omissis)

ART. 348 CODICE PENALE – Abusivo esercizio di una professione
Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale e’ richiesta una speciale abilitazione dello Stato, e’ punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a un milione.
ART 110 CODICE PENALE – Pena per coloro che concorrono nel reato
Quando piu’ persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti.
ART. 8 CODICE DEONTOLOGICO PSICOLOGI ITALIANI
Lo psicologo contrasta l’esercizio abusivo della professione come definita dagli articoli 1 e 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e segnala al Consiglio dell’Ordine i casi di abusivismo o di usurpazione di titolo di cui viene a conoscenza.

Parimenti, utilizza il proprio titolo professionale esclusivamente per attività ad esso pertinenti, e non avalla con esso attività ingannevoli od abusive.

ARTICOLO 498 CODICE PENALE – Usurpazione di titoli ed onori
Chiunque abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione per la quale e’ richiesta una speciale abilitazione dello Stato, ovvero indossa abusivamente in pubblico l’abito ecclesiastico, e’ punito con la multa da lire duecentomila a due milioni.

Alla stessa pena soggiace chi si arroga dignità o gradi accademici, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, ovvero qualità inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni, indicati nella disposizione precedente.

La condanna importa la pubblicazione della sentenza.