Ufficio responsabile

Norme in materia di semplificazione amministrativa, autocertificazione, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e “decertificazione” – art. 15 della Legge 183 del 12 novembre 2011 – DPR 445/2000

IL PRESIDENTE

PREMESSO CHE dal 1° gennaio 2012 sono in vigore le modifiche - introdotte dall’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di Stabilità 2012)”, - alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativadi cui al DPR 28 dicembre 2000 n. 445.

DATO ATTO CHE la richiamata disciplina prevede:
  1. le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati;
  2. sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è sempre apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”;
  3. nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti DALLE AUTODICHIARAZIONI E DALLE AUTOCERTIFICAZIONE degli interessati (art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000);
  4. CIASCUNA AMMINISTRAZIONE È TENUTA AD INDIVIDUARE UN UFFICIO RESPONSABILE per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti e le misure organizzative per l’acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli, da pubblicare sul sito istituzionale;
  5. le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive e i dati e i documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti;
  6. le pubbliche amministrazioni possono acquisire senza oneri le informazioni necessarie per effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e per l’acquisizione d’ufficio, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.

DISPONE

A) UFFICIO RESPONSABILE E MISURE ORGANIZZATIVE
L’Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo INDIVIDUA quale UFFICIO COMPETENTE/RESPONSABILE per le attività di cui all'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n.183 LA SEGRETERIA DELL’ORDINE in L’AQUILA via G. Carducci n.  11, designando quale responsabile dei procedimenti correlati la dott.ssa CLAUDIA CIABATTONI, consigliera dell’Ordine.

B) CONVENZIONE APERTA
Accesso diretto via web ai dati riguardanti gli iscritti all’Ordine
Per l'accesso a tali servizi le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi sono tenuti alla stipula di una CONVENZIONE APERTA così come previsto dal DPR 445/2000 – Testo unico in materia di documentazione amministrativa – e dal D. Lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale).

C) ALTRE MODALITÀ DI VERIFICA
Le Amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi, che non abbiano sottoscritto la convezione con l'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo, possono trasmettere le loro istanze con una delle seguenti modalità:

  1. (preferibilmente) tramite un indirizzo di Posta Elettronica Certificata all’indirizzo psicologi.abruzzo@psypec.it
  2. a mezzo servizio postale al seguente indirizzo: Segreteria dell’Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo - Via G. Carducci, n. 11 - 67100 L’Aquila.
    (specificando nell’oggetto: “richiesta informazioni ai sensi dell'art. 15 della L. n. 183/2011”).
Nella richiesta dovrà essere indicato:
  • ufficio di provenienza/indicazione del Responsabile dell’Amministrazione procedente;
  • oggetto chiaro e completo di tutte le informazioni utili a reperire i dati richiesti. Nel caso si tratti del controllo di un’autocertificazione la dichiarazione deve essere allegata;
  • indirizzo (e-mail o pec) al quale va inviata la risposta.

Le richieste dovranno essere prodotte su carta intestata dell’Ente, munite di timbro e firma (ovvero di firma digitale in caso di documento informatico) dovranno in ogni caso contenere tutti gli elementi atti ad assicurare la certezza della fonte di provenienza (art. 43, commi 5, 6 del DPR 445/2000).

IL PRESIDENTE
Prof. Enrico Perilli

UFFICIO DI RIFERIMENTO

Azzurra Ricci
Segreteria dell’Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo
Via G. Carducci, n. 11
67100 L’Aquila
e-mail segreteria@ordinepsicologiabruzzo.it
PEC psicologi.abruzzo@psypec.it
Tel +39 0862 401022 - +39 3314001208.

PER INFORMAZIONI SULLE RICHIESTE DI VERIFICA

Claudia Ciabattoni
Tel. +39 0862 401022
E-mail ufficioresponsabile@ordinepsicologiabruzzo.it
Pec psicologi.abruzzo@psypec.it