Lo psicologo ha l’obbligo di denuncia o di referto anche se non ha la sicurezza che il fatto si sia verificato o che si verificherà?

Il delitto di omessa denuncia (come quello di omissione di referto) è un reato di pericolo, con la conseguenza per cui non compete allo psicologo una valutazione circa l’effettiva fondatezza dei fatti.
Riferimenti: Riferimenti: Cass. Penale, Sez II, sent. n. 8567/18, Pres. Davigo, Rel. Cianfrozza
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