Per effettuare una prestazione psicologica su una persona minore d’età, serve sempre il consenso informato da parte dei genitori?

Sì, l’art. 31 prevede l’acquisizione del consenso informato da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale (nel testo la definizione “potestà genitoriale” in disuso dal 2013) o la tutela. L’attuale art. 31 è significativamente cogente sul punto poiché non permette allo psicologo di effettuare alcuna prestazione psicologica (nel testo “prestazione professionale”) sulla persona minore d’età o interdetta senza il preventivo consenso informato. Alla luce della recente legge n. 219/17 – “Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento” – e del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’art. 31 risulta incompatibile con l’attuale disciplina del consenso informato. Appare urgente una sostanziale modifica. Una proposta in tal senso, a firma del Dott. Marco Pingitore e del Dott. Gustavo Sergio, è inserita in appendice.
Riferimenti: art. 31 c.d.

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