Chiedere il patrocinio

REGOLAMENTO DELL’ORDINE DEGLI PSICOLOGI D’ABRUZZO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO GRATUITO E PER LA PUBBLICIZZAZIONE EVENTI.
(approvato dal Consiglio dell’Ordine degli Psicologi Abruzzo nella seduta del 17.05.2022)

Art. 1 Oggetto

  1. Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo può concedere il gratuito patrocinio a quelle manifestazioni, iniziative, eventi di rilevanza regionale, nazionale o internazionale, senza finalità di lucro o che prevedano un costo di iscrizione per la copertura delle spese di organizzazione, che rispondano a quanto previsto dalla Legge istitutiva della professione di Psicologo (L. 56/89 ess.mm.ii.) e di interesse generale rispetto alle quali la professione assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali e dell’immagine pubblica, nonché a quegli eventi di cui vuole incentivare la continuità, per il carattere qualificante della professione e stimolo all’occupazione.
  2. La decisione del Consiglio è assunta sulla base di una valutazione insindacabile, tenuto conto dei criteri stabiliti nel presente regolamento.

Art. 2 Soggetti richiedenti e Criteri

  1. I richiedenti possono essere gli iscritti all’Ordine, in forma aggregata o singola, Enti pubblici e privati, Associazioni, Comitati, Fondazioni e altre Istituzioni a carattere pubblico o privato, i quali godano di onorabilità e rispettabilità nel contesto di riferimento e agiscano nel rispetto della legge e dell’eventuale normativa deontologica ad essi applicabile.
  2. Criteri per la concessione del patrocinio gratuito (è richiesta la presenza di almeno due dei seguenti criteri):
    • iniziativa con particolari profili di prestigio per l’immagine e la valorizzazione della psicologia e della professione di psicologa/o, anche in ambito multidisciplinare;
    • iniziativa d’interesse generale rispetto alla quale la professione assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali e dell’immagine pubblica;
    • iniziativa utile a favorire nuove opportunità occupazionali o dirette a promuovere l’attività professionale di psicologo/a e/o la cultura psicologica nella cittadinanza;
    • iniziativa utile a favorire l’aggiornamento professionale e coerente con il fabbisogno formativo della professione;
    • presenza di psicologhe/i tra le relatrici e i relatori dell’evento.
  3. Criteri di esclusione. Il patrocinio non è concesso in presenza anche di uno solo dei seguenti criteri:
    • attività formative di lunga durata e/o che conferiscano titoli di studio;
    • eventi che consistano, anche in parte, nello svolgimento di attività di natura professionale o che abbiano scopo meramente auto-promozionale;
    • eventi con scopo di lucro; in relazione all’assenza di scopi di lucro, si considerano anche le quote di partecipazione all’evento, che devono avere lo scopo di sostenere le spese organizzative e/o di accreditamento professionale, mentre le eventuali eccedenze d’entrate dovranno essere reinvestite interamente per gli scopi organizzativi dell’iniziativa;
    • attività formative in cui si insegnino strumenti e tecniche afferenti alla professione psicologica a soggetti non abilitati all’esercizio della professione di psicologa/o o che concorrono a svolgere attività volte a favorire o incentivare l’abuso della professione e/o l’usurpazione del titolo; fatto salvo l’insegnamento a studenti/esse del corso di laurea in Psicologia, a tirocinanti e a specializzande/i in materie psicologiche (art. 21 Codice Deontologico degli psicologi);
    • iniziative in contrasto con i diritti umani o i principi deontologici della professione di psicologa/o;
    • il soggetto richiedente e/o i relatori non sono in regola con il versamento della quota di iscrizione all’Ordine degli Psicologi d’Abruzzo (se ad esso iscritti);
    • la presenza di misure disciplinari di sospensione, in capo all’organizzatore o ai relatori;
    • la presentazione di documentazione incompleta, tale da non consentire la verifica dei requisiti previsti dal presente articolo.
  4. L’evento patrocinato deve prevedere sempre la presenza del Presidente o di un suo delegato, per i saluti istituzionali.
  5. Il patrocinio ottenuto deve essere reso pubblicamente noto dai richiedenti attraverso tutti i mezzi di comunicazione con i quali si provvede a dare informazione dell’iniziativa, utilizzando il logo dell’Ordine associato alla dicitura “con il patrocinio dell’Ordine degli Psicologi d’Abruzzo”; il logo dell’Ordine è inserito altresì negli eventuali attestati di partecipazione rilasciati per l’evento.

Art. 3 Pubblicità gratuita di eventi d’interesse per gli iscritti

  1. Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo può concedere la pubblicazione gratuita sui propri mezzi di comunicazione e dare eventuale comunicazione tramite newsletter, a quelle manifestazioni e iniziative che rispondano a quanto previsto dalla Legge istitutiva della professione di Psicologo (L. 56/89 e ss.mm.ii.), oltre che agli eventi patrocinati;
  2. La pubblicazione delle iniziative d’interesse per le iscritte e gli iscritti è formalmente richiesta e concessa secondo le procedure di cui all’art. 5 del presente regolamento.
  3. Non viene mai ceduto a terzi l’indirizzario degli iscritti all’Ordine per le finalità di pubblicizzazione di eventi di cui al presente regolamento.

Art. 4 revoca del Patrocino gratuito

  1. Nel caso in cui vengano apportate modifiche o variazioni all’iniziativa che ha ottenuto la concessione del patrocinio gratuito, il soggetto richiedente dovrà darne tempestiva comunicazione al Consiglio dell’Ordine che si riserva, qualora necessario, di riesaminare la richiesta.
  2. Il patrocinio potrà essere revocato dal Consiglio nel caso in cui l’iniziativa, a seguito delle sopravvenute modifiche, risultasse non rispondente ai criteri dettati dall’Ordine con il presente regolamento.

Art. 5 Procedura per la concessione del patrocinio gratuito e della pubblicità

  1. Il patrocinio e le altre forme di collaborazione previste dal presente regolamento devono essere formalmente richieste dal soggetto organizzatore, e formalmente concesse dal Consiglio dell’Ordine.
    I richiedenti devono inviare l’istanza alla Segreteria dell’Ordine, almeno 30 giorni prima della data d’inizio della manifestazione, compilando il modulo allegato al presente Regolamento.
    Il Consigliere, indicato dal Consiglio come responsabile del procedimento, svolge l’attività istruttoria e con l’ausilio degli Uffici di Segreteria, acquisisce le informazioni necessarie ai fini della valutazione delle richieste dal modulo compilato dal richiedente secondo lo schema fornito dall’Ordine, recante:
    • descrizione del programma delle attività per cui si richiede il patrocinio, specificando luogo e data di svolgimento, l’elenco delle relatrici e dei relatori, mettendo in evidenza se sono presenti psicologhe/i con specificato ordine regionale di provenienza;
    • sintesi dei contenuti e degli obiettivi dell’iniziativa, specificandone i destinatari e le modalità attuative;
    • indicazione degli eventuali costi di partecipazione all’iniziativa e del loro utilizzo in termini di gestione dei costi organizzativi, da cui si evidenzi l’assenza di scopo di lucro dell’iniziativa;
    • dichiarazione che la manifestazione per cui si richiede il patrocinio è realizzata senza finalità di lucro, che le eventuali quote di partecipazione hanno lo scopo di sostenere le spese organizzative e/o di accreditamento professionale, che le eventuali eccedenze d’entrate saranno reinvestite interamente per gli scopi organizzativi dell’iniziativa;
    • allegare copia dell’eventuale materiale pubblicitario o informativo per l’evento;
    • indicazione di eventuali altri patrocini, sponsorizzazioni o riconoscimenti, concessi o richiesti per l’evento;
    • autocertificazione del soggetto organizzatore in cui si dichiara, sotto la propria responsabilità, di agire nel rispetto della legge e dell’eventuale normativa deontologica applicabile;
    • dichiarazione del soggetto richiedente di non organizzare o promuovere attività formative in cui si insegnino strumenti e tecniche afferenti alla professione psicologica a soggetti non abilitati all’esercizio della professione di psicologo/a (fatto salvo l’insegnamento a studenti/esse del corso di laurea in Psicologia, a tirocinanti e a specializzande/i in materie psicologiche), e di non svolgere attività volte a favorire o incentivare l’abuso della professione e/o l’usurpazione del titolo;
    • dichiarazione del soggetto richiedente che l’iniziativa non sia in contrasto con i diritti umani o con i principi deontologici della professione di psicologa/o;
    • recapiti del richiedente per lo svolgimento delle comunicazioni inerenti la richiesta e, in allegato, copia del documento d’identità del richiedente.
  2. Il Consiglio decide nella prima seduta utile sulla base degli elementi emersi nel corso dell’istruttoria.
  3. In mancanza di sedute consiliari dal momento della richiesta allo svolgimento dell’evento per cui si richiede il patrocinio, il Presidente, sentito il Consigliere responsabile, può concedere il patrocinio con decisione presidenziale. In tal caso il Consiglio ratificherà nel primo incontro utile.
  4. Il provvedimento finale è motivato, in relazione agli elementi emersi nel corso dell’istruttoria ed al presente regolamento.
  5. Il procedimento per la concessione del patrocinio si conclude di regola entro il termine di 30 giorni dal recepimento della domanda, salvo casi di impossibilità.

Art. 6 Responsabilità

  1. La concessione del patrocinio di cui al presente regolamento non comporta l’assunzione di alcuna responsabilità da parte dell’Ordine, che rimane estraneo all’organizzazione e alla gestione dell’iniziativa, e a ogni rapporto od obbligazione costituiti dal richiedente per la realizzazione dell’iniziativa stessa.
  2. Eventuali dichiarazioni false o incongruenti relative all’evento, finalizzate ad ottenere il patrocinio o altri benefici di cui al presente regolamento senza averne i criteri, inibiscono per un anno dalla possibilità di ricevere ulteriori patrocini gratuiti dall’Ente.

Art. 7 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo alla sua approvazione e si applica a tutte le richieste pervenute dopo tale data.

REGOLAMENTO DELL’ORDINE DEGLI PSICOLOGI D’ABRUZZO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI ONEROSI PER EVENTI INTERNAZIONALI

  1. Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo può concedere il patrocinio oneroso a quegli eventi di rilevanza internazionale, con o senza finalità di lucro, che rispondano a quanto previsto dalla Legge istitutiva della professione di Psicologo (L. 56/89 ess.mm.ii.) e di interesse generale rispetto alle quali la professione assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali e dell’immagine pubblica, nonché a quegli eventi di cui vuole incentivare la continuità, per il carattere qualificante della professione e stimolo all’occupazione.
  2. Il Consiglio, nella sua autonomia, valuta in che modo e in che misura partecipare all’organizzazione dell’evento internazionale e quindi come esprimere il patrocinio oneroso, a seconda delle disponibilità economiche previste in bilancio.
  3. La decisione del Consiglio è assunta sulla base di una valutazione insindacabile, tenuto conto dei criteri stabiliti nel presente regolamento.
  4. I richiedenti possono essere Enti pubblici e privati, Associazioni, Comitati, Fondazioni e altre Istituzioni a carattere pubblico o privato, i quali godano di onorabilità e rispettabilità nel contesto scientifico nazionale ed internazionale e agiscano nel rispetto della legge e dell’eventuale normativa deontologica ad essi applicabile.
  5. Si definiscono internazionali tutti quegli eventi che prevedono la presenza di relatori e professionisti che operano fuori dai confini nazionali, di acclarata e riconosciuta fama nel settore scientifico culturale, convenuti da varie nazioni, per discutere di argomenti particolarmente interessanti la nostra categoria.
  6. Criteri per la concessione del patrocinio oneroso per eventi internazionali:
    • iniziative con particolari profili di prestigio per l’immagine e la valorizzazione della psicologia e della professione di psicologa/o, anche in ambito multidisciplinare;
    • iniziative d’interesse generale rispetto alla quale la professione assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali e dell’immagine pubblica;
    • iniziative utili a favorire nuove opportunità occupazionali o dirette a promuovere l’attività professionale di psicologo/a e/o la cultura psicologica nella cittadinanza;
    • iniziative utili a favorire l’aggiornamento professionale e coerente con il fabbisogno formativo della professione;
    • presenza di psicologhe/i tra le relatrici e i relatori dell’evento, di provenienza nazionale e/o internazionale, di acclarata e riconosciuta fama nel loro settore scientifico culturale.
  7. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla sua approvazione.

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