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ADEMPIMENTI LIBERA PROFESSIONE

Molti giovani iscritti chiedono informazioni circa gli adempimenti per iniziare l’attività professionale. Di seguito riportiamo le indicazioni minime degli adempimenti con il caloroso invito ad attenersi a quanto prescritto dalla Legge di Ordinamento, dalle leggi dello Stato e dal Codice Deontologico, con l’avvertenza che il mancato rispetto delle norme del C.D. possono costituire pretesa risarcitoria da parte del cliente.
  • Possesso partita IVA – adempimenti e normativa fiscale : da valutare con il proprio commercialista
    PRESTAZIONI OCCASIONALI
    Il Legislatore prevede che l’esercizio dell’attività professionale ancorché svolto in modo non abituale e non esclusivo obbliga il professionista psicologo a richiedere la Partita IVA.
    La prestazione è occasionale se non rientra nell’esercizio di una professione e deve rispondere alle seguenti condizioni: il rapporto non deve avere durata superiore a 30 giorni nell’anno solare con lo stesso committente ed i compensi complessivi non devono superare la somma di € 5.000,00.
  • Iscrizione ENPAP – obbligatoria anche in caso di collaborazione coordinata e continuativa ovvero in regime di prestazione occasionale. Consultare il Regolamento ENPAP www.enpap.it.
  • Consenso informato : le inadempienze possono avere risvolti anche di tipo risarcitorio da parte dei clienti . Riferimenti normativi Decr. Lgs. 196/2003 e Codice Deontologico. Consultare sito dell’Ordine (link consenso informato)
  • Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali e sensibili [ anche da parte di terzi ] secondo la disciplina della legge 196/2003 ‘ Codice della Privacy ‘.
    • Con l’entrata in vigore della legge n. 35/2012 (conversione del D.L. 5/2012 del 9 febbraio scorso) il Governo abroga l'obbligo di redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza in materia di tutela dei dati personali.
    • Modificata dunque la norma del "codice della privacy" ( art. 34, co. 1, lett.g) del DLgs. 196/2003) che prevedeva l'assolvimento di tale obbligo entro il 31 marzo di ciascun anno solare (art. 45, co. 1, lett. d) DL 5/2012 convertito in Legge n. 35/2012).
    • Al fine di chiarire l'esatta portata della disposizione e della modifica in commento, deve precisarsi che l'abolizione del DPS non cambia la sostanza e gli obblighi di tutela dei dati personali previsti della normativa sulla privacy e posti a carico del soggetto che raccoglie dati personali. Tutte le misure di sicurezza obbligatorie sono rimaste, infatti, invariate e i provvedimenti del Garante che hanno effetto di legge rimasti in vigore pur in assenza dell'obbligo formale di redazione del D.P.S. Ove tali obblighi non vengano rispettati, infine, resta inalterato il sistema sanzionatorio applicabile nei confronti del trasgressore.
  • Osservanza delle norme in materia di liberalizzazioni e riforma delle professioni.
  • Il decreto sulle liberalizzazioni, Legge 24 marzo 2012 e DPR n. 137/2012, richiamano l'obbligo per tutti i professionisti di pattuire i compensi e comunicare gli estremi della copertura assicurativa e il massimale assicurativo.
    Tale obbligo di informativa potrebbe essere agevolmente adempiuto consegnando il proprio ‘biglietto di rappresentanza ‘ con i recapiti del professionista e con il numero della polizza e relativo massimale. Es. Polizza C.A.M.P.I. RC n.0000000 max €780.000.
    Si evidenzia che il compenso per le prestazioni professionali deve essere pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale.
  • Pubblicità dell’attività : è ammessa con ogni mezzo la pubblicita' informativa avente ad oggetto l'attivita' della professione psicologo, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. La pubblicita' informativa deve essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria. La violazione della disposizione costituisce illecito disciplinare.
  • Legge antifumo negli studi professionali : esposizione del divieto e indicazione del responsabile antifumo.
  • Rispetto della disciplina del Copyright [ Uso di materiale testistico originale ]
  • Obbligo dell’assicurazione RC terzi decorrenza 13 agosto 2013
  • Obbligo della PEC – Posta Elettronica Certificata - in vigore
In attesa di migliori offerte sul mercato si consiglia la polizza C.A.M.P.I.
Polizza Assicurativa R.C. Infortuni e Responsabilità Legale
Attualmente le condizioni più vantaggiose sono offerte dalla C.A.M.P.I
CASSA DI ASSISTENZA MUTUA TRA GLI PSICOLOGI ITALIANI
Casella postale n. 6309 - 00195 Roma Prati - Tel/Fax 06.68301199

Le condizioni generali di polizza, in dettaglio, sono pubblicati sui siti:

L'Aquila: Via delle Tre Spighe 1
Recapiti: 0862.401022 | 3314001208
LUN-VEN: 10.00-12.00 | MAR: 15.00-17.00
segreteria@ordinepsicologiabruzzo.it
Pescara: Via Lungaterno Sud 86
Recapiti: 085 446 2930 | 3314001113
LUN-VEN: 10.00-12.00 | MAR: 14.30-16.30
segreteriape@ordinepsicologiabruzzo.it
Partita iva 92012470677